Graduatorie terza fascia ATA: come posso scegliere la provincia migliore. Dove si controlla punteggio ultimo nominato
Bisognerà quindi attendere luglio 2021 per l’elenco aggiuntivo degli specializzati e il rinnovo delle graduatorie (2022) per acquisire la posizione spettante in base al punteggio.
Con nota del 04.11.2020 si è dato al via libera alla presentazione delle MAD anche da parte dei docenti inseriti nelle GPS e nelle G.I.
Molti di voi ci avete chiesto se bisogna presentare certificato di disoccupazione al momento dell’inoltro della domanda di aggiornamento e/o inserimento nelle graduatorie provinciali e d’istituto.
– Il CSPI esprime parere favorevole a condizione che siano accolte le considerazioni e le proposte di modifica avanzate. A questo punto il Ministero dell’Istruzione potrà accogliere o meno i rilievi avanzati dal CSPI e procedere alla pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale.
Il titolo di accesso alla ex II fascia (ora prima fascia delle GPS graduatorie provinciali delle supplenze) è l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso richiesta.
Il titolo di accesso alla ex III fascia (ora seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze) è laurea + 24 CFU
L’espressione si riferisce al servizio prestato, anche, nella scuola dell’infanzia e primaria ed è, quindi, consentita la partecipazione agli aspiranti che abbiano prestato servizio in tali ordini di scuola.
Il Ministero è pronto a definire le modifiche introdotte dal Decreto Scuola convertito con modificazioni nella Legge n. 41 del 6 giugno 2020.
Quali modifiche?
Per quali motivazioni è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria?
– ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile
– ricongiungimento al convivente (compresi i parenti ed affini) purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica
– ricongiungimento ai figli (anche nel caso di affidamento)
– ricongiungimento ai genitori
– gravi esigenze di salute del docente che risultino da certificazione sanitaria.
La domanda di disoccupazione può essere presentata sin dal giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro e non oltre 68 giorni, a pena di decadenza dal diritto a ricevere la prestazione (in considerazione dell’emergenza sanitaria quest’anno il termine é prorogato a 128 giorni).