
Incompatibilità nel pubblico impiego: è possibile conciliare l’attività forense con quella di docente?
Prosegue il percorso di approfondimento della rubrica “L’avvocato risponde”, iniziativa de La Tecnica della Scuola realizzata in collaborazione con SIDELS – Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica, dedicata ai temi più delicati del diritto scolastico.
Nella diretta di venerdì 5 dicembre, gli avvocati Dino Caudullo ed Elisa Cosentino, del Foro di Enna, hanno affrontato un quesito spesso dibattuto tra i professionisti dell’istruzione: quali sono le incompatibilità nel pubblico impiego e come si applicano al personale docente?
Il quadro normativo di riferimento
Durante l’incontro sono state analizzate le principali norme che regolano le incompatibilità dei dipendenti pubblici:
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Art. 98 della Costituzione,
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Art. 53 del D.Lgs. 165/2001,
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Art. 60 del DPR 3/1957.
Queste disposizioni vietano ai pubblici dipendenti di svolgere attività commerciali, industriali o professionali e di assumere incarichi alle dipendenze di soggetti privati, salvo espresse eccezioni.
È stato inoltre approfondito il regime derogatorio previsto per chi lavora a tempo parziale non superiore al 50%, insieme all’obbligo per tutti i dipendenti pubblici di comunicare preventivamente al datore di lavoro eventuali incarichi esterni.
Docente e avvocato: è davvero possibile?
Il punto più sensibile affrontato nel dibattito riguarda proprio l’esercizio della professione di avvocato da parte del personale docente.
Secondo l’avvocato Caudullo:
“La professione forense rappresenta uno degli aspetti più delicati nel sistema delle incompatibilità che riguarda il personale della scuola. Una normativa specifica consente ai docenti l’esercizio della libera professione; tuttavia, la giurisprudenza ha più volte sollevato dubbi sulla possibilità che un insegnante–avvocato possa patrocinare cause contro l’amministrazione scolastica presso cui presta servizio.
Nonostante l’orientamento prevalente tenda a considerare ammissibile la difesa anche in giudizi contro l’amministrazione, alcuni interventi recenti della Cassazione hanno riaperto la discussione. Si tratta di un tema molto complesso, che meriterebbe un approfondimento dedicato”.
Un quadro, dunque, tutt’altro che definitivo, che conferma quanto la materia sia in continua evoluzione e spesso oggetto di interpretazioni non univoche.



