mobilità docenti
L’espressione si riferisce al servizio prestato, anche, nella scuola dell’infanzia e primaria ed è, quindi, consentita la partecipazione agli aspiranti che abbiano prestato servizio in tali ordini di scuola.
I 24 crediti formativi universitari in discipline antropo psico pedagogiche, metodologie e tecnologie didattiche, uniti al titolo di laurea valido per l’insegnamento, sono intrinsecamente abilitanti?
Il D.M. n. 36 del 23 giugno 2020 ha dato indicazioni in merito alle procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento
Il Ministero è pronto a definire le modifiche introdotte dal Decreto Scuola convertito con modificazioni nella Legge n. 41 del 6 giugno 2020.
Quali modifiche?
Per quali motivazioni è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria?
– ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile
– ricongiungimento al convivente (compresi i parenti ed affini) purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica
– ricongiungimento ai figli (anche nel caso di affidamento)
– ricongiungimento ai genitori
– gravi esigenze di salute del docente che risultino da certificazione sanitaria.
I docenti con tre annualità di servizio, anche non consecutive sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte.
Nelle prossime settimane (probabilmente nei primi giorni di luglio) partiranno le domande di inserimento e di aggiornamento delle graduatorie di seconda e terza fascia. A partire da quest’anno le graduatorie di istituto si trasformeranno in graduatorie provinciali. Ciò vuol dire che ciascun aspirante docente sceglierà la provincia e concorrerà per tutte le scuole di quella determinata provincia
La mobilità del personale docente, sia territoriale (trasferimenti) che professionale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo) doveva essere disposta, dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o dai Dirigenti degli Uffici territoriali dell’amministrazione da quest’ultimo delegati, entro il 26 giugno 2020, data stabilita per la pubblicazione dei movimenti nell’art.2 comma 4 dell’OM n.182 del 23 marzo 2020. La data è slittata di tre giorni, per cui gli esiti si sapranno il 29 giugno 2020.










