Riportiamo tutte le modiche apportate alla bozza originaria per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Nelle ultime ore si succedono tante notizie e molti si chiedono come avverrà il conferimento delle supplenze di sostegno che, come sappiamo, costituiscono sempre un numero molto cospicuo
Il titolo di accesso alla ex II fascia (ora prima fascia delle GPS graduatorie provinciali delle supplenze) è l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso richiesta.
Il titolo di accesso alla ex III fascia (ora seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze) è laurea + 24 CFU
Con un decreto il Ministero si appresta a disciplinare la riapertura per il biennio 2020/21 e 2021/22 delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e il conferimento delle supplenze nelle scuole statali su posto comune e di sostegno, nonché per il personale educativo.
Il D.M. n. 36 del 23 giugno 2020 ha dato indicazioni in merito alle procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento
Per quali motivazioni è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria?
– ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile
– ricongiungimento al convivente (compresi i parenti ed affini) purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica
– ricongiungimento ai figli (anche nel caso di affidamento)
– ricongiungimento ai genitori
– gravi esigenze di salute del docente che risultino da certificazione sanitaria.
Nelle prossime settimane (probabilmente nei primi giorni di luglio) partiranno le domande di inserimento e di aggiornamento delle graduatorie di seconda e terza fascia. A partire da quest’anno le graduatorie di istituto si trasformeranno in graduatorie provinciali. Ciò vuol dire che ciascun aspirante docente sceglierà la provincia e concorrerà per tutte le scuole di quella determinata provincia
Le graduatorie di merito del concorso docenti 2016, inizialmente, come stabilito dalla Legge n. 107/ avevano “[…] validità triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia alla scadenza del triennio”.
Successivamente ci sono stati due diversi interventi normativi che hanno prolungato la validità della graduatoria:










