Rinuncia ad un incarico da GPS: posso ricevere chiamate da graduatorie di istituto?
Restano numerosi dubbi sugli effetti delle rinunce a una proposta di incarico proveniente da GPS. Sia gli aspiranti docenti che le segreterie scolastiche si trovano a dover gestire molteplici situazioni che potrebbero creare confusione, in particolare per la complessità degli incroci tra le diverse tipologie di graduatorie. In questo contesto, sorge spesso la domanda se, dopo aver rifiutato un incarico da GPS, sia ancora possibile ottenere supplenze tramite le graduatorie di istituto. Per chiarire meglio la situazione, è utile esaminare l’Ordinanza Ministeriale 88/2024, che rappresenta il punto di riferimento principale.
Rinuncia alle GPS: accesso alle GI solo per supplenze brevi e temporanee
Secondo l’art. 14 comma 1 dell’OM 88/2024, “la rinuncia, come previsto dall’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata presa di servizio entro i termini stabiliti dall’Amministrazione, comporta l’impossibilità di ottenere incarichi di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia tramite GAE che GPS. Inoltre, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime graduatorie, l’aspirante non potrà accedere a supplenze da graduatorie di istituto per nessuna classe di concorso o posto di insegnamento per cui è titolato, durante l’anno scolastico in corso.”
Dunque, la previsione normativa impedisce all’aspirante rinunciatario di poter conseguire incarichi da graduatorie di istituto, ma solo quelli che hanno come termine il 31 agosto o il 30 giugno. Infatti, quando il testo parla di supplenze di cui all’art. 2 c. 5 lettere a) e b), ci si riferisce alle supplenze annuali e a quelle al termine delle attività didattiche. Per le altre tipologie, nulla vieta ad un aspirante docente che ha deciso per svariati motivi di rinunciare al contratto a tempo determinato pervenuto da GPS di accettare altri incarichi da graduatorie di istituto. Dunque, potrà concorrere senza alcun problema per le supplenze brevi e temporanee.