NESSUNA MOBILITA’ O ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER GLI IMMESSI IN RUOLO NEL 2020.
Le disposizioni normative sull’argomento sono inserite nel D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 1, comma 17-octies e 17-novies) dove si prevede che, dall’a.s. 2020/2021, i docenti nominati a tempo indeterminato potranno chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra, il passaggio di ruolo, l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso solo dopo 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità.
I docenti neo-immessi, quindi, saranno “bloccati” per 5 anni nella scuola di titolarità senza poter partecipare alla mobilità sia territoriale, che professionale e annuale
Il vincolo quinquennale decorre, quindi, dall’anno scolastico 2020/21, che è l’anno di immissione in ruolo.
Sono esonerati da tale vincolo temporale soltanto le seguenti categorie di docenti neo-immessi in ruolo:
– docenti soprannumerari in seguito a contrazione degli organici. L’esubero in organico determina, infatti, la necessità per questi docenti di presentare domanda di mobilità a prescindere dal vincolo quinquennale
– docenti beneficiari della precedenza Legge 104/92 (art.33 commi 3 e 6), con la precisazione che, in ogni caso, tali situazioni riferite alla legge 104 devono essere intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento
No Comments