
Assistenza ridotta in modo illegittimo: il Tribunale ribadisce che il diritto all’inclusione è pieno e vincolante. Il Comune deve garantire tutte le ore previste dal PEI
Il Tribunale di Busto Arsizio, con un’ordinanza del 26 novembre, ha stabilito che il Comune è tenuto a fornire tutte le 14 ore settimanali di assistenza educativa previste dal Piano Educativo Individualizzato di un alunno con disturbo dello spettro autistico. L’Amministrazione aveva infatti assegnato solo 12 ore, generando una situazione di discriminazione indiretta.
Il giudice richiama quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 25011/2014): una volta approvato il PEI, non esiste alcuno spazio di discrezionalità per ridurre, sospendere o modificare le risorse indicate, perché ciò lede il diritto del minore all’uguaglianza nelle opportunità scolastiche. Una riduzione unilaterale costituisce quindi discriminazione ai sensi della Legge 67/2006 e del D.lgs. 150/2011.
Assistenza educativa ≠ sostegno didattico
Il Tribunale ha inoltre respinto l’argomento del Comune secondo cui sarebbe possibile compensare le ore mancanti con più ore di sostegno didattico.
La decisione chiarisce che:
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assistenza educativa e sostegno didattico sono funzioni diverse;
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l’una non può sostituire l’altra;
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entrambe sono necessarie per realizzare un percorso inclusivo completo.
L’assistenza educativa riguarda il supporto personale, relazionale e gestionale del minore; il sostegno didattico riguarda invece l’apprendimento. Fondere o scambiare le due funzioni significherebbe compromettere la corretta attuazione del PEI.
Il diritto all’inclusione è fondamentale e non può dipendere dai bilanci
Il giudice ha riconosciuto anche il periculum in mora, evidenziando che la riduzione delle ore compromette la partecipazione scolastica e il pieno inserimento dell’alunno.
È stato inoltre ribadito che il Comune deve partecipare attivamente alla redazione del PEI perché solo così è possibile determinare con precisione le risorse necessarie.
La sentenza conferma un principio ormai consolidato:
il diritto all’inclusione scolastica è un diritto fondamentale, immediatamente esigibile e non subordinabile a vincoli di spesa.
La posizione dell’Osservatorio 182
La Federazione Osservatorio 182 accoglie con soddisfazione il provvedimento, sottolineando che il giudice ha nuovamente ribadito la piena vincolatività del PEI e l’illegittimità di qualunque prassi che riduca unilateralmente le ore di assistenza.
Il diritto all’inclusione – ricordano – non può essere trattato come una variabile di bilancio, ma deve essere garantito integralmente.
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