
Permessi per la formazione dei docenti: cosa prevede davvero il contratto
In un sistema scolastico in continua evoluzione, la formazione non è più un optional: è un tassello imprescindibile della professionalità docente. Le trasformazioni digitali, metodologiche e organizzative impongono agli insegnanti un aggiornamento costante, e il nuovo contratto collettivo ha scelto di affrontare il tema in modo più strutturato.
Nonostante ciò, molti docenti continuano a chiedersi cosa effettivamente spetti loro in termini di permessi e quali margini operativi abbiano per partecipare alla formazione senza impattare negativamente sulle attività quotidiane.
Cosa stabilisce il CCNL sulla formazione
Il CCNL Scuola 2019/2021 riconosce la formazione come “leva strategica” per migliorare la qualità dell’azione educativa e sostenere i cambiamenti in atto nella scuola. Proprio per questo dedica un intero articolo alla materia, sottolineando due aspetti:
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La formazione è parte integrante del lavoro docente.
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L’amministrazione deve garantire strumenti, risorse e opportunità reali di aggiornamento.
Il diritto del docente a usufruire dei permessi per la formazione viene dunque pienamente valorizzato all’interno del quadro contrattuale.
Risorse economiche dedicate
Il contratto prevede che ogni scuola disponga di fondi adeguati per consentire al personale di partecipare:
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alle iniziative deliberate dal collegio dei docenti,
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o programmate dal DSGA (previa consultazione del personale ATA).
Le somme stanziate e non spese non vengono disperse: restano vincolate e devono essere impiegate nell’anno successivo per la stessa finalità.
Formazione in orario di servizio
Per evitare spese aggiuntive legate alla sostituzione del personale, i corsi organizzati dal Ministero o dalle scuole si tengono normalmente:
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durante l’orario di servizio,
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ma al di fuori dell’orario di lezione.
In questi casi il docente è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Se l’attività formativa si svolge fuori sede, è previsto anche il rimborso delle spese di viaggio.
Corsi esterni alla scuola: come funziona
Gli insegnanti possono partecipare, previa autorizzazione del dirigente, a corsi organizzati da:
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Università,
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enti accreditati,
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o amministrazione scolastica.
La partecipazione è consentita per le ore strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività, con la possibilità di estenderle in casi particolari, includendo anche il tempo di spostamento.
Formazione fuori dall’orario di lezione
Per il personale docente:
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la formazione si svolge al di fuori dell’orario di insegnamento,
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nelle ore funzionali previste dal contratto.
Se le ore eccedono quelle funzionali, è prevista una retribuzione aggiuntiva, anche in forma forfettaria, tramite il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa.
Il diritto ai cinque giorni di permesso
Ogni docente ha diritto a cinque giorni di permesso retribuito all’anno scolastico per partecipare a iniziative di formazione, con esonero dal servizio e sostituzione secondo le regole sulle supplenze brevi.
Lo stesso vale per:
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docenti di strumento musicale,
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insegnanti delle discipline artistiche,
quando l’attività è collegata all’aggiornamento professionale.
Permessi anche per chi fa il formatore
Il contratto riconosce i cinque giorni retribuiti anche ai docenti impegnati come:
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formatori,
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esperti,
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animatori della formazione.
Un modo per valorizzare il ruolo di chi contribuisce allo sviluppo professionale dei colleghi e alla qualità dei percorsi formativi.
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