L’ OM n. 60/2020 art. 12 recita che: “Le convocazioni potranno essere gestite in presenza oppure in modalità telematica”.
Data l’emergenza sanitaria ancora in corso saranno numerosi gli Uffici che sceglieranno la modalità telematica per la scelta delle sedi da parte degli aspiranti.
Regola generale vuole che l’abbandono di una supplenza comporta come sanzione la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito.
Per il Ministero dunque cambia il sistema delle MAD. Fino allo scorso anno scolastico il divieto di presentare MAD per la provincia diversa rispetto a quella della graduatoria di iscrizione riguardava il sostegno.
Si è più volte detto che le graduatorie provinciali sono direttamente graduatorie definitive e pertanto avverso il provvedimento di pubblicazione è ammesso o ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Abruzzo
Teramo
Basilicata
Matera – Potenza
Calabria
Cosenza – Catanzaro – Vibo Valentia – Crotone – Reggio Calabria
In pratica nulla, si resta inseriti nelle graduatorie finalizzate alle immissioni in ruolo nella regione o nella provincia di provenienza. Inoltre si resta inseriti in tutte le graduatorie finalizzate alla stipula di una supplenza annuale o temporanea (GPS e GI).






