
GPS 2020/2022: COSA FARE IN CASO DI PUNTEGGIO ERRATO?
Si è più volte detto che le graduatorie provinciali sono direttamente graduatorie definitive e pertanto avverso il provvedimento di pubblicazione è ammesso o ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
I reclami non sono previsti dall’O.M. anche se molti Uffici territoriali scrivono: “L’Amministrazione si riserva però ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.”
Dunque noi consigliamo di non fare calderoni e di vagliare la situazione caso per caso a seconda delle indicazioni date dall’Ufficio territoriale competente.
Infine è utile rammentare quanto recitato dall’art 8 dell’O.M. 60/2020 (Validazione titoli)
“6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli
uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla
graduatoria.
- L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di
vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
- All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.
- In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000.
- Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura”.
Centro Studi Ulisse offre assistenza e consulenza relativamente al calcolo del proprio punteggio, al raffronto con punteggio effettivamente attribuito e ad eventuali azioni per far valere la propria posizione.



