
Tre giorni per motivi personali: diritto del docente, non concessione del dirigente
Il diritto del docente a fruire di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari e, per gli stessi motivi, di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica, non può essere compresso da valutazioni discrezionali del dirigente scolastico legate all’organizzazione del servizio. È questo il principio ribadito in una recente pronuncia del Giudice del Lavoro di Vicenza, richiamata anche dalla stampa specializzata, relativa al caso di una docente di ruolo alla quale erano stati negati tre giorni richiesti per esigenze familiari e successivamente trasformati d’ufficio in congedo parentale.
Il punto centrale della vicenda sta nella corretta lettura della normativa contrattuale oggi vigente. Per il personale scuola resta infatti fermo quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del CCNL Scuola 29 novembre 2007, disposizione ancora richiamata dal nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021. La norma stabilisce che, a domanda del dipendente, sono attribuiti nell’anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. La stessa disposizione aggiunge che, per gli stessi motivi e con le stesse modalità, possono essere fruiti anche sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica, e ciò prescindendo dalle condizioni previste dall’art. 13, comma 9 del medesimo contratto.
Ed è proprio questo inciso a fare la differenza. L’art. 13, comma 9, del CCNL 2007 disciplina infatti la fruizione ordinaria delle ferie del personale docente durante le lezioni, subordinandola alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione. Tuttavia, quando i sei giorni di ferie sono richiesti per motivi personali o familiari ai sensi dell’art. 15, comma 2, il contratto collettivo esclude espressamente l’applicazione di quei vincoli organizzativi. Ne consegue che il dirigente scolastico non può negare la richiesta sostenendo che manchi il sostituto o che la concessione comporti costi per la scuola.
Secondo la ricostruzione riportata sulla decisione di Vicenza, il controllo del dirigente resta quindi limitato ai profili formali: esistenza della domanda, corretta individuazione del titolo giuridico dell’assenza e presenza della documentazione, che può consistere anche in autocertificazione. Non gli compete, invece, una comparazione tra interesse organizzativo dell’istituzione scolastica e ragioni personali del lavoratore, né può trasformare unilateralmente l’assenza in altro istituto, come nel caso del congedo parentale. Il Tribunale ha perciò ritenuto illegittimo il diniego, riconoscendo il diritto della docente a fruire dei giorni richiesti.
Sul piano pratico, la pronuncia rafforza un orientamento già desumibile dal dato contrattuale: i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari non sono soggetti a una concessione discrezionale, ma costituiscono un diritto esercitabile su domanda, purché adeguatamente documentato. Allo stesso modo, i sei giorni di ferie fruiti in attività didattica per le medesime ragioni seguono una disciplina speciale, diversa da quella delle ferie ordinarie. È dunque errato ricondurre automaticamente queste richieste alla generica esigenza di “non creare problemi organizzativi” all’istituto.
Va anche ricordato che il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, non ha eliminato questo assetto per il personale docente. Anzi, in più punti continua a richiamare espressamente le disposizioni del CCNL 2007, confermando la perdurante vigenza del meccanismo previsto dall’art. 15, comma 2, per i motivi personali o familiari. Per i supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche, l’art. 35 del CCNL 2019-2021 prevede inoltre tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, sempre per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
In definitiva, la decisione del giudice di Vicenza offre un chiarimento molto importante per le scuole: quando il docente attiva correttamente l’istituto previsto dal contratto per esigenze personali o familiari, il dirigente scolastico non può subordinare il beneficio alla sostituibilità del docente né all’assenza di costi aggiuntivi. La regola, alla luce della disciplina contrattuale vigente, è che il diritto va riconosciuto, mentre il margine di intervento dell’amministrazione resta confinato alla verifica formale della domanda e della documentazione allegata.



