Nella circolare si afferma che, all’atto della sentenza di merito, che accerta l’assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce
La convocazione avverrà tramite avviso pubblicato sui siti degli Ambiti Territoriali che avrà valore di convocazione a tutti gli effetti.
Regola generale vuole che l’abbandono di una supplenza comporta come sanzione la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito.
Si è più volte detto che le graduatorie provinciali sono direttamente graduatorie definitive e pertanto avverso il provvedimento di pubblicazione è ammesso o ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Abruzzo
Teramo
Basilicata
Matera – Potenza
Calabria
Cosenza – Catanzaro – Vibo Valentia – Crotone – Reggio Calabria
In pratica nulla, si resta inseriti nelle graduatorie finalizzate alle immissioni in ruolo nella regione o nella provincia di provenienza. Inoltre si resta inseriti in tutte le graduatorie finalizzate alla stipula di una supplenza annuale o temporanea (GPS e GI).
È prevista per il 1° settembre la pubblicazione da parte degli Ambiti territoriali provinciali (ex Uffici scolastici Provinciali) delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).
L’Ordinanza Ministeriale 60/2020 non ha previsto la pubblicazione di graduatorie provvisorie bensì la pubblicazione diretta di graduatorie definitive.
Mancano poche ore alla scadenza delle istanze di inserimento e di aggiornamento delle GPS e già si pensa al momento della pubblicazione delle graduatorie.
La valutazione delle domande, a partire dal 7 agosto, sarà a cura degli Uffici Scolastici di riferimento, che per l’operazione potranno avvalersi dell’aiuto di scuole polo.
Come servizio specifico si intende esclusivamente, come dettagliato nelle tabelle:
– per il posto comune, il servizio prestato sulla specifica classe di concorso;
– per il posto di sostegno, il servizio prestato su sostegno per lo specifico grado.
Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con conseguente necessità di produzione del rispettivo titolo, relativamente a:
a. titoli di studio conseguiti all’estero;
b. dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
c. servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.
Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.










