
GPS : DOVE E QUANDO CONTROLLARLE?
Mancano poche ore alla scadenza delle istanze di inserimento e di aggiornamento delle GPS e già si pensa al momento della pubblicazione delle graduatorie.
La valutazione delle domande, a partire dal 7 agosto, sarà a cura degli Uffici Scolastici di riferimento, che per l’operazione potranno avvalersi dell’aiuto di scuole polo.
Alla singola scuola polo dovranno essere assegnate graduatorie della stessa tipologia, in modo da garantire uniformità nella valutazione.
I tempi per la pubblicazione dipenderanno dalla celerità del lavoro svolto dagli Uffici scolastici. In ogni caso è ipotizzabile che le nuove graduatorie saranno pronte dopo Ferragosto, si spera “entro fine agosto”, come raccomandato sempre dal Ministero nella nota del 14 luglio 2020.
Come si procederà con le supplenze?
Le supplenze al 31 agosto e 30 giugno saranno assegnate con priorità dalle GaE. In caso di esaurimento o incapienza delle GaE, si passerà alle GPS e nel caso alle graduatorie di istituto.
Le supplenze al 31 agosto e 30 giugno sono gestite dagli Uffici Scolastici o direttamente, o tramite le scuole polo.
Le supplenze temporanee saranno assegnate solo attraverso lo scorrimento delle graduatorie di istituto, direttamente dai Dirigenti Scolastici.
Chi effettua i controlli?
I titoli saranno validati da parte della scuola che stipula il primo contratto, e sarà creata una banca dati dei titoli dei docenti che andrà a costituire il portfolio professionale.
Gli aspiranti saranno ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie.
I controlli sulle dichiarazioni presentate spetteranno al Dirigente Scolastico della scuola in cui il docente stipula il primo contratto.
Il dirigente comunica l’esito della verifica all’Ufficio Scolastico, che provvede ad inserire i dati nell’Anagrafe nazionale del personale docente.
Se la verifica ha avuto esito negativo il punteggio del docente dovrà essere rettificato o il docente dovrà essere escluso dalla procedura qualora la verifica riguardi il titolo di accesso.
Cosa succede in caso di mancato perfezionamento o di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro?
In base all’ordinanza ministeriale n. 60/2020, il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato comporta:
- per le supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:
la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
la mancata assunzione di servizio, dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito.
- supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto:
la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento; la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie; l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.
Con specifica FAQ del 23 luglio 2020 il Ministero ha ulteriormente chiarito
“L’articolo 14, comma 1, lettera a), punto i) (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro) dell’OM 60/2020 così recita:
- Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato com-porta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico:
- a) supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:
- la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento.
Nel caso di rinuncia ad una supplenza cosa succede?
LA RINUNCIA O L’ASSENZA ALLA CONVOCAZIONE COMPORTA LA PERDITA DELLA POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE SUPPLENZA SULLA BASE DELLE GAE E DELLE GPS A SECONDA DELLA GRADUATORIA INTERESSATA DALLA CONVOCAZIONE. ”
Quindi la “sanzione” per la rinuncia alla supplenza conferita da GPS riguarda esclusivamente la classe di concorso interessata.
Il docente continua a mantenere la propria posizione per eventuali altre GPS di altre classi di concorso in cui è inserito.
Va sottolineato però che l’utilizzo delle graduatorie di istituto, dal 2020/21, sarà limitato alle supplenze temporanee (max ultimo giorno di lezione), e solo in via residuale a supplenza al 31 agosto o 30 giugno che non sia stato possibile assegnare da GaE o GPS.
Si partirà con l’assegnazione dei posti di sostegno.
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