
SCELTA 150 PREFERENZE: A CHE PUNTO SIAMO?
La procedura per la scelta delle 150 preferenze per le supplenze scolastiche 2024/2025 è in fase di definizione e dovrebbe iniziare entro la fine di luglio. Ecco le principali informazioni al riguardo:
- Tempistica: La finestra per presentare la domanda delle 150 preferenze dovrebbe aprirsi verso fine luglio 2024 e restare aperta per circa 2-3 settimane. L’obiettivo è di permettere agli USP (Uffici Scolastici Provinciali) di completare le valutazioni delle domande GPS entro il 26 luglio .
- Struttura della domanda: La domanda sarà divisa in due sezioni principali:
- Posti GPS Sostegno Residui: Qui i candidati indicheranno le preferenze per eventuali posti di sostegno disponibili.
- Supplenze 2024/2025: In questa sezione, i candidati potranno ordinare le preferenze per scuole, comuni e distretti per incarichi annuali o fino al 30 giugno
- Presentazione “al buio”: Gli aspiranti dovranno indicare le loro preferenze senza conoscere in anticipo le cattedre disponibili. Questo metodo è chiamato presentazione “al buio”, in cui le scelte saranno abbinate alle disponibilità effettive successivamente attraverso un algoritmo che terrà conto della graduatoria e delle preferenze espresse
- Algoritmo di assegnazione: L’algoritmo abbinerà le preferenze espresse dagli aspiranti alle cattedre disponibili, prendendo in considerazione la posizione in graduatoria e l’ordine delle preferenze. Saranno pubblicati diversi bollettini di nomina man mano che le disponibilità si esauriscono
- Sanzioni in caso di rinuncia: In caso di rinuncia a una supplenza assegnata, ci saranno sanzioni come la perdita della possibilità di ottenere supplenze annuali o fino al 30 giugno dalle GPS per quell’anno. Tuttavia, sarà possibile ottenere supplenze brevi dalle graduatorie d’istituto
Relativamente alle supplenze, le preferenze esprimibili (al massimo 150) sono indifferentemente scuole, comuni e/o distretti a scelta dell’aspirante. Ciascuna preferenza è costituita dai seguenti elementi:
- Insegnamento
- Tipo preferenza (scuola/comune/distretto)
- Tipo contratto (annuale, fino al termine delle attività didattiche, su spezzone orario)
- Tipo cattedra (esterna stesso comune, esterna altro comune)
- Tipo posto (solo per la scuola dell’infanzia e primaria)
- Tipo scuola
Riguardo al tipo di contratto, in caso si scelga lo spezzone, va anche indicato se si vuole o meno completare. In caso lo si voglia fare, si deve inoltre indicare se si intenda completare sullo stesso o su un diverso insegnamento.
Completamento
Il completamento orario non può sempre ottenersi, ma devono sussistere precise condizioni indicate nell’articolo 12/12 dell’OM n. 88/2024:
- conserva titolo al completamento l’aspirante cui è conferita una supplenza ad orario non intero, a condizione che lo spezzone sia stato assegnato in presenza di posti non interi; viceversa (ossia in caso di assegnazione di spezzone, in base alle preferenze espresse, pur in presenza di posti interi), non si potrà completare;
- il completamento è possibile nella sola provincia di inserimento in graduatoria, sino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore nella scuola dell’infanzia; 22 ore +2 di programmazione nella scuola primaria; 18 ore nella scuola secondaria);
- il completamento si realizza utilizzando altre supplenze (al 30/06) a orario non intero (successivamente è possibile comunque completare anche con supplenze da GI);
- gli Uffici procedono ad assegnare il completamento orario, anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante;
- il completamento è possibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità;
- il completamento è possibile solo tra insegnamenti per cui è omogeneo l’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondete personale di ruolo, per cui: i docenti di scuola dell’infanzia possono completare solo in tale grado di istruzione; i docenti della primaria possono completare soltanto alla scuola primaria; i docenti della secondaria di primo e secondo grado possono completare sia nel primo che nel secondo grado, cumulando ore appartenenti sia alla medesima classe di concorso che a diverse classi di concorso.
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