
ORDINANZA MOBILITA’ 2020: A PARTIRE DAL 28 MARZO
Nella tarda serata di ieri è stata pubblicata l’ordinanza ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020, con la quale prende avvio la mobilità per l’a.s. 2020/21.
Date di presentazione delle istanze e della pubblicazione degli esiti:
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Personale docente
Presentazione domanda dal 28 marzo al 21 aprile 2020.
Pubblicazione esiti: 26 giugno
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Personale educativo
Presentazione domanda dal 4 al 28 maggio 2020
pubblicazione esiti: 10 luglio
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Personale ATA
Presentazione domanda fra l’1 e il 27 aprile 2020
Pubblicazione esiti: 2 luglio
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Docenti di religione cattolica
Presentazione delle domande dal 13 aprile al 15 maggio 2020
Pubblicazione esiti 1 luglio 2020.
Passaggio di ruolo e trasferimento
In caso si intenda presentare sia domanda di trasferimento che di passaggio di ruolo, gli interessati devono presentare una domanda per il trasferimento e una per il passaggio di ruolo.
Il passaggio di ruolo può essere chiesto per un solo grado di istruzione (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) anche per più province.
Requisiti per passaggio di ruolo
Per chiedere il passaggio di ruolo/cattedra è necessario:
- aver superato il periodo di prova;
- essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.
Preferenze esprimibili
Le preferenze esprimibili sono quindici per ciascuna domanda presentata e debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda.
Le preferenze esprimibili sono:
- a) scuola;
- b) distretto;
- c) comune;
- d) provincia
I docenti soddisfatti tramite preferenza su scuola, saranno vincolati per tre anni nella medesima istituzione scolastica, per cui non potranno presentare domanda di trasferimento e passaggio di ruolo per i successivi tre anni scolastici.
Allo stesso modo, saranno soggetti al blocco triennale:
- coloro i quali saranno soddisfatti nel comune di titolarità, nel caso ad esempio di trasferimento da sostegno a posto comune e viceversa;
- saranno soddisfatti, sempre nel comune di titolarità, tramite preferenza di distretto sub comunale.
Il blocco triennale non opera per:
- i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza
- i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.



