
E’ possibile rinunciare ad incarico da GPS per conservare incarico da G.I.?
La mancata presa di servizio su nomina conferita da GPS rientra nelle possibilità date al docente dall’OM n. 112 del 6 maggio 2022 e quindi la collega può esercitare il proprio diritto.
La rinuncia all’assegnazione della supplenza attribuita (supplenza conferita tramite il sistema informatico, la cui assegnazione comporta l’accettazione della medesima) o la mancata assunzione di servizio entro il termine fissato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento (quindi non si potranno ottenere, per l’a.s. di riferimento, le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali si è rinunciato sia da tutte le altre graduatorie in cui si è inseriti).
La rinuncia quindi intacca la possibilità di poter avere, per questo anno scolastico, supplenze al 31 agosto o 30 giugno conferite da GPS o da graduatorie di istituto qualora per i posti ancora disponibili le GPS dovessero esaurirsi. Questo riguarda tutte le classi di concorso.
Laddove, invece, si tratti di supplenze brevi, conferite da G.I., sarà possibile mantenerle anche ne caso di rinuncia ad incarico da GPS
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