
NUOVO RECLUTAMENTO DOCENTI DI SOSTEGNO: FORMAZIONE GRADUATORIE REGIONALI
Con il decreto n. 259 del 30 settembre 2022 il Ministero inaugura un nuovo sistema di reclutamento sul sostegno, che sarà utilizzato per coprire eventuali posti ancora residui dalle procedure ordinarie.
Requisiti di accesso alla graduatoria
La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti che, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda, sono in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente ovvero riconosciuto ai sensi del comma 2.
Sono altresì ammessi alla procedura:
a) i soggetti il cui titolo di specializzazione conseguito all’estero sia stato riconosciuto dalla competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale;
b) con riserva, coloro che, avendo conseguito all’estero la specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
La validità dei titoli conseguiti all’estero è subordinata alla piena validità del titolo nei Paesi ove è stato conseguito e al suo
riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente; pertanto, l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto di cui all’articolo 4, comma 1.
I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa.
Quando sarà possibile presentare la domanda
Il fatto che il Ministero abbia diffuso il decreto non significa che la presentazione della domanda sia imminente. A nostro parere infatti, anche se si facesse presentare adesso la domanda (ma non avrebbe alcun senso pratico) bisognerebbe prevedere l’inserimento con riserva degli specializzandi del VII ciclo, che stanno ancora seguendo i corsi.
Molto più plausibile che la domanda possa essere prodotta in estate, in tempo utile per le procedure di assunzione in ruolo.
Dove sarà possibile iscriversi
I candidati in possesso dei relativi titoli possono presentare istanza di partecipazione per un’unica regione. Il candidato può concorrere per tutte le tipologie di posto di sostegno relative ai diversi gradi di scuola per le quali abbia titolo mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
Quindi una sola regione, ma non c’è nessun vincolo relativo alla provincia scelta per l’iscrizione nelle GPS graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2022/24, finalizzate al conferimento delle supplenze.
Si può essere nelle GPS di una provincia e scegliere una regione diversa per la graduatoria per il ruolo su posto di sostegno.
Quando sarà utilizzata la graduatoria
Esclusivamente per eventuali posti residui dalle procedure ordinarie di immissioni in ruolo da GaE e concorsi.
I docenti individuati riceveranno la proposta di contratto annuale finalizzato al ruolo e svolgeranno il percorso di formazione e il periodo annuale di prova con test finale.
A seguito del superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio, i docenti sostengono una prova disciplinare.
La valutazione dei titoli è svolta ai sensi della tabella A/7 allegata all’OM n. 112 del 2022. Ai fini dell’economicità e dell’efficienza dell’attività amministrativa, sono acquisiti i titoli eventualmente presentati in occasione della costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e validati ai sensi dell’articolo 8, comma 8, della predetta Ordinanza.
Il superamento di tutte le prove consentirà la definitiva immissione in ruolo dall’anno successivo.



