
ANNO DI PROVA DOCENTI: COME SI CALCOLANO I 180 GIORNI DI SERVIZIO?
Per molti docenti è iniziato il fatidico anno di prova. A tal proposito chiariamo come si calcolano i 180 giorni di servizio richiesti ai fini del superamento della prova.
Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario, straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.18 Anche se l’attività didattica è organizzata su cinque giorni, il sabato rientra nel conteggio.
• le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 della L. n. 937/1977;
• le vacanze natalizie e pasquali;
• il giorno libero;
• i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche, amministrative e referendum);
• i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni;
• il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
• la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
. il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico;
• il primo mese di astensione obbligatoria per maternità
Nel conteggio dei 180 giorni di servizio non sono invece computabili:
• i periodi di ferie;
• i permessi retribuiti e non;
• le assenze per malattia;
• le aspettative;
• i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame;
• le due giornate che vanno aggiunte alle ferie
E come calcolare i 120 giorni di attività didattiche?
Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Quindi quelli impiegati per:
- consigli di classe
- collegi docenti
- riunioni di dipartimento
- colloqui con i genitori (incontri programmati per l’intera classe)
- incontri dedicati alle attività del docente in anno di prova
- incontri di formazione
Docenti in part-time
Per i docenti in regime di part-time il numero di giorni succitato va ridotto proporzionalmente:
Fermo restando l’obbligo delle attività disciplinate dal presente decreto, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.
Dunque, in caso di prestazione lavorativa con orario inferiore quello di cattedra/posto, i giorni di servizio e di attività didattica, necessari al superamento dell’anno di prova, sono proporzionalmente ridotti (permane, invece, l’obbligo di svolgimento di tutte le previste attività formative).
Così ad esempio, un docente in part-time, che svolge soltanto 9 ore settimanali (su 18), deve cumulare 90 giorni di servizio e 60 di attività didattiche.
Le assenze per malattia causa Covid
Gli eventuali giorni trascorsi a casa a causa del contagio da Sars COV2, inevitabilmente rientrano nelle giornate di malattia non conteggiabili ai fini del raggiungimento dei 180 giorni e 120 giorni.
Questi giorni di servizio e di attività richiesti ai fini del superamento dell’anno di prova prescindono dalla tipologia del canale di assunzione del docente.
Ricordiamo, infine, che per il 31 ottobre è previsto il termine di scadenza per la presentazione del bilancio iniziale delle competenze.
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