Dunque i servizi prestati con contratti co.co.co. (contratti di collaborazione continuativa) non sono oggetto di valutazione
Anche quest’anno, come l’anno scorso, i ragazzi di terza media dovranno affrontare una sola prova orale, basata su un elaborato.
gli esami o CFU richiesti dal DPR 19/2016 possono essere conseguiti durante il corso di laurea (triennale, specialistica, magistrale), tramite corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.), tramite corsi singoli universitari”.
Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con conseguente necessità di produzione del rispettivo titolo, relativamente a:
a. titoli di studio conseguiti all’estero;
b. dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
c. servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.
Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
Tra i vari punti interrogativi che in questi giorni ci stiamo ponendo in merito all’aggiornamento delle graduatorie e alla relativa valutazione dei titoli, quello che maggiormente sta destando preoccupazione è la valutazione del servizio di sostegno.





