
Part time scuola 2026/27, domande entro il 15 marzo. Ecco chi può richiederlo e come fare
Resta fissata, anche per l’anno scolastico 2026/27, la scadenza del 15 marzo per presentare la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per docenti e personale ATA. In assenza, al momento, di nuove indicazioni ministeriali, continuano infatti ad applicarsi le disposizioni già in vigore.
Chi può presentare domanda
La richiesta di part time può essere presentata dal personale assunto a tempo indeterminato, nello specifico:
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docenti di ogni ordine e grado, inclusi i neoimmessi in ruolo;
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personale educativo delle istituzioni educative, dei conservatori e delle accademie;
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personale ATA di tutte le scuole, con esclusione dei DSGA;
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personale prossimo al pensionamento dal 1° settembre che intenda chiedere il mantenimento in servizio con rapporto a tempo parziale, previa verifica dell’assenza di esuberi dopo le operazioni di mobilità.
Resta fondamentale il riferimento agli articoli 7, 8 e 9 dell’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997, che disciplinano i casi e le modalità di applicazione del part time nei diversi gradi di istruzione.
I limiti per docenti di infanzia, primaria e secondaria
Per scuola dell’infanzia e primaria non è consentito il part time nei casi in cui l’insegnamento debba essere svolto integralmente da un unico docente.
Nella primaria, il part time include anche la partecipazione alla programmazione collegiale e deve garantire l’unitarietà dell’insegnamento.
Nella scuola dell’infanzia:
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non è ammesso nelle sezioni con solo turno antimeridiano;
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nelle sezioni a tempo lungo è possibile applicarlo a una sola delle due insegnanti, per assicurare la continuità educativa.
Per la scuola secondaria di I e II grado, il part time è subordinato alla possibilità di scindere il monte ore delle discipline della classe di concorso.
Nella secondaria di II grado deve comunque essere garantita l’unicità del docente per ciascuna classe e per uno o più insegnamenti della cattedra.
Per i docenti di sostegno, il part time non può essere utilizzato su posti che prevedano interventi su singoli alunni superiori alla metà dell’orario settimanale obbligatorio.
Personale educativo
Il part time del personale educativo deve articolarsi:
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su almeno tre giorni lavorativi settimanali;
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su almeno due giorni settimanali se è previsto anche il servizio notturno ai convittori.
Sono ammesse articolazioni concentrate in determinati periodi dell’anno, purché coerenti con la progettazione educativa.
Personale ATA
Per il personale ATA il part time può essere organizzato:
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con riduzione dell’orario su tutti i giorni lavorativi;
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oppure con prestazioni continuative di 6 ore giornaliere per tre giorni a settimana, anche in orario pomeridiano.
Eventuali articolazioni su periodi specifici dell’anno devono essere autorizzate dall’Ambito territoriale competente e rispettare la media settimanale prevista per il tempo parziale.
Presentazione della domanda
La scadenza resta fissata al 15 marzo, come previsto dall’O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998.
Fa fede la data di protocollo della scuola.
La domanda va presentata tramite il Dirigente scolastico della scuola di servizio e indirizzata all’Ambito territoriale competente. In questi giorni alcuni USR stanno pubblicando modulistica e indicazioni operative.
Durata del part time
Il contratto di part time decorre dal 1° settembre e ha durata biennale.
Al termine dei due anni:
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non è necessaria una nuova domanda per proseguire il part time, salvo diversa indicazione nel contratto;
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il rientro a tempo pieno deve invece essere espressamente richiesto.
Le situazioni possibili sono tre:
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personale già in part time che chiede il rientro a tempo pieno (domanda obbligatoria entro il 15 marzo);
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personale che chiede di modificare l’articolazione dell’orario o la tipologia di part time (orizzontale o verticale);
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personale che presenta per la prima volta la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro.
Un appuntamento, quello del 15 marzo, che ogni anno interessa migliaia di lavoratori della scuola e che richiede attenzione sia alle scadenze sia alle specifiche regole previste per ciascun profilo.



