
Mobilità docenti e ATA 2026/2027: quando presentare domanda, punteggi e novità MIM
La finestra per la presentazione delle domande di mobilità per l’anno scolastico 2026/2027, rivolta a docenti e personale ATA, dovrebbe collocarsi tra la fine di febbraio e la prima metà di marzo 2026, con una durata stimata di circa venti giorni. A riferirlo è il nostro esperto Lucio Ficara.
Come avviene ogni anno, durante questo periodo il personale scolastico potrà inoltrare istanza per trasferimenti territoriali e per la mobilità professionale, quindi passaggi di ruolo e di cattedra, nel rispetto dei vincoli e delle precedenze previsti dal CCNI 2025–2028.
Fascicolo digitale del personale: la novità più attesa
Tra gli elementi di maggiore interesse per la prossima tornata di mobilità c’è il Fascicolo digitale del personale scolastico, già accessibile sul portale del MIM. Entro marzo 2026 lo strumento dovrebbe diventare pienamente operativo anche ai fini della mobilità dei docenti.
Il fascicolo consentirà di visualizzare in modo centralizzato dati anagrafici, titoli, posizione giuridica, titolarità e servizi svolti, rendendo più agevole e veloce la compilazione delle domande.
In questa fase iniziale, i docenti possono già consultare:
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dati anagrafici e di ruolo;
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informazioni su titolarità e servizio;
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titoli conseguiti e autodichiarati nei concorsi banditi dal 2020 in poi.
Entro marzo 2026, la sezione dedicata ai titoli verrà ulteriormente ampliata, integrando anche i dati già in possesso dell’Amministrazione e estendendo la consultazione alle altre categorie di personale scolastico.
Procedura di presentazione: cosa non è ancora definito
Resta però ancora da chiarire quale sarà la modalità definitiva di presentazione delle domande. Non è infatti certo se si procederà con un utilizzo completo del fascicolo digitale (con accesso tramite codice fiscale) oppure se si continuerà ad adottare la procedura tradizionale online, con caricamento manuale degli allegati come negli anni precedenti.
Indicazioni ufficiali in tal senso arriveranno con la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale, attesa anch’essa per febbraio 2026.
Mobilità docenti e ATA 2026/2027 – Le FAQ essenziali
1. Chi può presentare domanda
I docenti neoassunti negli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 sono soggetti al vincolo triennale e possono accedere alla mobilità solo se:
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sono titolari di contratto a tempo indeterminato;
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rientrano in una delle deroghe previste dal CCNI 2025–2028 (art. 2, comma 6).
Tutti i docenti assunti prima del 2024/2025, o in possesso di deroga, possono invece presentare domanda senza limitazioni.
2. Preferenze e articolazione delle fasi
È possibile indicare fino a 15 preferenze, scegliendo tra:
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singole scuole;
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codici sintetici (comune, distretto o provincia),
sia per la mobilità provinciale sia per quella interprovinciale.
Le operazioni si svolgono in tre fasi:
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Fase I: trasferimenti all’interno dello stesso comune;
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Fase II: trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
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Fase III: mobilità interprovinciale e mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra).
3. Passaggi di ruolo e di cattedra
Nel caso dei passaggi di ruolo, la mobilità professionale ha priorità rispetto a quella territoriale.
Per i passaggi di cattedra, invece, viene rispettato l’ordine delle preferenze indicato dal docente.
L’eventuale ottenimento di un passaggio di ruolo annulla automaticamente ogni altra domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra presentata.
4. Preferenze sintetiche e assegnazione della sede
Quando la domanda viene soddisfatta tramite codice sintetico, la titolarità viene attribuita alla prima scuola disponibile, seguendo l’ordine stabilito nel Bollettino Ufficiale.
5. Esigenze di famiglia e ricongiungimento
Per i trasferimenti territoriali sono previsti i seguenti punteggi:
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ricongiungimento al coniuge o convivente di fatto: 6 punti;
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figli fino a 6 anni: 5 punti per ciascun figlio;
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figli tra 6 e 18 anni: 4 punti per ciascun figlio;
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figli totalmente inabili: 4 punti.
⚠️ Nei passaggi di ruolo e di cattedra i punti per esigenze di famiglia non vengono riconosciuti.
6. Continuità del servizio
Il punteggio di continuità nella scuola di titolarità è particolarmente rilevante e viene calcolato escludendo l’anno scolastico in corso:
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primi 3 anni: 12 punti complessivi;
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dal 4° al 5° anno: 5 punti per ogni anno;
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dal 6° anno in poi: 6 punti per ogni anno.
Esempio: un docente con 13 anni di continuità nella stessa scuola può arrivare a 70 punti.
Per la mobilità d’ufficio, il punteggio minimo parte da 4 punti e tiene conto anche della continuità nel comune.



