
Docenti di sostegno utilizzati come supplenti: quando l’ordine di servizio è illegittimo
Sempre più spesso i docenti di sostegno vengono impiegati in modo improprio per coprire le assenze dei colleghi curricolari, attraverso ordini di servizio che sollevano non pochi dubbi di legittimità. Una prassi diffusa nelle scuole, che finisce per incidere negativamente sia sulla qualità dell’inclusione scolastica sia sulla professionalità del docente di sostegno.
Un docente ci scrive per chiedere chiarimenti su alcune situazioni ricorrenti: è legittimo essere chiamato a sostituire colleghi assenti quando l’alunno con disabilità è presente? È corretto essere lasciato da solo a gestire l’intera classe in assenza del docente curricolare? E, ancora, è possibile utilizzare il docente di sostegno come supplente quando l’alunno con disabilità è assente?
Per rispondere a questi quesiti è necessario richiamare il quadro normativo e contrattuale che disciplina il ruolo del docente di sostegno.
Il docente di sostegno e il progetto di inclusione
È bene chiarirlo subito: il docente di sostegno è un docente assegnato alla classe, non un insegnante “personale” dell’alunno con disabilità. Tuttavia, il suo impiego è funzionalmente e giuridicamente legato al progetto di inclusione scolastica, che non può essere compromesso da utilizzi impropri.
Su questo punto è particolarmente chiara la nota del Ministero dell’Istruzione n. 4274 del 4 agosto 2009, che stabilisce che «l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto di integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto».
Si tratta di un principio fondamentale: ogni impiego del docente di sostegno che sottragga tempo, continuità o qualità al progetto di inclusione è da considerarsi illegittimo.
Supplenze improprie e svilimento del ruolo
Alla luce di queste indicazioni, risulta evidente che non è legittimo utilizzare abitualmente il docente di sostegno per svolgere supplenze in altre classi, lasciando privo di supporto l’alunno con disabilità a cui è assegnato. Allo stesso modo, è illegittimo che il docente di sostegno venga lasciato da solo a gestire l’intera classe in assenza del docente curricolare, in presenza dell’alunno con disabilità.
In questi casi, non solo si riduce l’efficacia del percorso di inclusione, ma si realizza anche una evidente mortificazione della professionalità del docente di sostegno, trasformato di fatto in un supplente “di comodo”.
La corretta organizzazione scolastica dovrebbe invece garantire, nelle classi con alunni con disabilità, la compresenza del docente curricolare e del docente di sostegno, così come previsto dall’orario scolastico.
Le indicazioni del MIUR e del CCNL
Un ulteriore chiarimento arriva dalla nota MIUR n. 9839 dell’8 novembre 2010, nella quale si ribadisce che, in presenza dell’alunno con disabilità, devono essere rispettate le compresenze previste dall’orario. La sostituzione dei docenti assenti deve avvenire attraverso altri strumenti organizzativi.
La normativa contrattuale, richiamata anche dalla suddetta nota, indica infatti precise modalità di copertura delle assenze:
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utilizzo di docenti in soprannumero;
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utilizzo di ore a disposizione o di contemporaneità non programmate;
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ricorso, in subordine, alle ore eccedenti su base volontaria.
Queste disposizioni, previste dall’art. 28 del CCNL Scuola 2006/2009, sono state confermate anche nei successivi contratti collettivi nazionali.
Cosa succede se l’alunno con disabilità è assente
Diversa è la situazione nel caso in cui l’alunno con disabilità sia assente. In questo caso, il docente di sostegno resta comunque docente della classe e continua a svolgere attività di supporto alla didattica.
Tuttavia, in presenza di esigenze urgenti e in assenza di alternative organizzative, il docente di sostegno può essere utilizzato per supplenze, con alcune precisazioni:
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prioritariamente nella propria classe, ad esempio per sostituire un altro docente di sostegno assente;
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solo in via eccezionale, anche per supplenze in altre classi.
Resta fermo un principio essenziale: il docente di sostegno non può essere considerato un “tappabuchi”. Il suo utilizzo per supplenze deve rappresentare una soluzione residuale e temporanea, non una prassi ordinaria.
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