
“L’inclusione scolastica non deve essere limitata da vincoli economici o statistici”. La decisione del Tribunale di Busto Arsizio
Il Tribunale di Busto Arsizio ha emesso un’ordinanza per tutelare il diritto allo studio di uno studente con disabilità, imponendo al Ministero dell’Istruzione di porre fine a una condotta giudicata discriminatoria. La decisione è stata presa in meno di 24 ore dalla presentazione di un ricorso d’urgenza, in cui i giudici hanno rilevato che la mancata assegnazione delle ore di sostegno indicate dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) costituiva una violazione dei diritti dell’alunno.
La vicenda ha avuto origine dalla scelta dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) della Lombardia di non concedere tutte le ore di sostegno previste nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) per un alunno con disabilità. La famiglia, assistita dai legali di Osservatorio182, ha presentato un ricorso che ha portato a un’immediata ordinanza del Tribunale, la quale riafferma che l’inclusione scolastica non può essere vincolata da considerazioni di bilancio o criteri statistici.
Già in passato, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 275/2016, aveva affermato che “il diritto all’istruzione dei disabili è sancito dall’art. 38 della Costituzione” e che il legislatore deve predisporre misure concrete affinché tale diritto non resti un’astrazione, ma venga pienamente realizzato.
Il Tribunale di Busto Arsizio ha sottolineato due punti chiave:
1. La centralità del GLO nel definire il numero di ore di sostegno necessarie per garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità. La decisione del GLO, basata sulle specifiche esigenze dell’alunno, non può essere modificata per ragioni economiche. Il diritto allo studio dell’alunno è prioritario.
2. L’assegnazione delle risorse di sostegno non può essere basata su criteri statistici. Il Tribunale ha respinto l’argomentazione dell’USR Lombardia, che proponeva di assegnare un insegnante di sostegno ogni due studenti con disabilità, sottolineando che il criterio fondamentale deve essere quello del PEI elaborato dal GLO.
Anche la normativa vigente e varie sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale sono in linea con questo principio.
La legge n. 104/92 (art. 15, comma 10) stabilisce che spetta ai GLO decidere il PEI, verificare le risorse e definire il numero di ore di sostegno necessarie. Inoltre, la Cassazione, con la sentenza n. 25011/2014, ha ribadito che le ore di sostegno proposte dal GLO non possono essere ridotte arbitrariamente dagli enti amministrativi o scolastici, poiché ciò costituirebbe una discriminazione indiretta.
Infine, la Corte Costituzionale ha sancito con la sentenza n. 80/2010 l’incostituzionalità delle leggi che fissano limiti rigidi al numero di docenti di sostegno. La sentenza afferma che le cattedre devono essere assegnate in base alle reali esigenze degli studenti e non attraverso criteri standardizzati, garantendo così un’efficace inclusione scolastica.



