
Le supplenze COVID potranno essere assegnate fin dal primo giorno di lezione (diverso in base ai calendari regionali). In ogni caso la decorrenza giuridica ed economica dovrà essere dal giorno della presa di servizio.
La scadenza del contratto è l’ultimo giorno lezione (diverso in base ai calendari regionali).
I contratti verranno trattati come supplenze temporanee per quanto riguarda assenze, malattie, permessi, aspettative.
Da quali graduatorie saranno chiamati?
- Personale docente: graduatorie di istituto
- Personale ATA: graduatorie di istituto
Risoluzione per giusta causa
La circolare sottolinea come in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.
In caso di cessazione della sospensione, alla ripresa dell’attività didattica in presenza, i predetti contratti sono riassegnati ai precedenti titolari, ove ancora disponibili, ai fini della continuità didattica e dell’economicità dell’azione amministrativa.
Cosa si intende per “sospensione delle attività didattiche in presenza”: lockdown nazionale o sospensione lezioni per singola classe o scuola?
La risposta fornita dalla Sen. Granato (M5S) a questa richiesta è : Lockdown



