
Supplenze, contratti al 30 giugno: tutte le info su TFR, Naspi e retribuzione ferie.
Ferie
Per i docenti assunti con contratto fino al 30 giugno non vi è “obbligo” di fruire delle ferie, pertanto le stesse vanno monetizzate, nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
È (purtroppo) utile rilevare che ci si riferisce ai giorni complessivi di ferie spettanti e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva, dunque, ai fini della (non) “monetizzazione”, se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie nei giorni in cui aveva facoltà di chiederle in quanto si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di poterne fruire.
In breve: se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile fruire delle ferie (vacanze di Natale, Pasqua ecc.) di fatto non richiede di fruirle, tali giorni saranno comunque sottratti al monte ferie spettantegli.
- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
- Vacanze natalizie e pasquali (con esclusione dei giorni festivi);
- L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti).
Ciò che rimarrà verrà monetizzato.
È possibile dunque che ad un docente a tempo determinato siano comunque monetizzate le ferie.
Disoccupazione NASPI
La NASPI è il sostegno al reddito erogato dall’INPS a coloro che hanno perso involontariamente il lavoro. Per fruirne va presentata la domanda e bisogna essere in possesso di specifici requisiti
TFR
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un accantonamento retributivo con funzione previdenziale liquidato dall’INPS al personale a tempo determinato, sulla scorta dei dati inviati dalla scuola.
La liquidazione del TFR, per i contratti cessati il 30 giugno 2019, avverrà non prima di 12 mesi dalla scadenza del contratto.
Decorso tale termine, l’INPS dovrà liquidare il TFR entro i 3 mesi successivi.
I supplenti il cui contratto cessa il 30 giugno 2019, non percepiranno la somma prima di luglio 2020.




