
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE: COME COMPILARE LE PRECEDENZE. SEZIONE D.
L’articolo 8 del CCNI 2019/22 indica quali sono le precedenze applicabili nelle operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione, che permettono ai docenti, che ne usufruiscono, di ottenere il movimento prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio. A parità di precedenza prevale il punteggio, mentre a parità di precedenza e punteggio prevale l’anzianità anagrafica.
Nella domanda il docente, che ne usufruisce, deve indicare la relativa preferenza. Ecco quali sono, in ordine di priorità:
- Personale con gravi motivi di salute (a. Personale docente non vedente; b. Personale docente emodializzato);
- Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità (per le sole utilizzazioni provinciali; dunque, non riguarda i docenti che presentano domanda di assegnazione provvisoria);
- Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative [d. Personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92; e. Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); f. Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92];
- Assistenza [g. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità; qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza anche ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità; h. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità; i. personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; l. lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 6 anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento). In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia; m. lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 12 anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento), limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia; n. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità];
- Personale cessato a qualunque titolo da collocamento fuori ruolo;
- Personale coniuge di militare o categoria equiparata;
- Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali;
- Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 14/12/2017.
Evidenziamo che, per usufruire della procedenza, i docenti di cui:
- al punto 3 lettera e), devono esprimere come prima preferenza il comune ovvero una scuola compresa in esso, ove esista il centro di cura specializzato in cui svolgono la relativa terapia (in caso di assenza di scuole esprimibili nel predetto comune e in caso si intendano esprime altre preferenze, vedi quanto detto sopra in riferimento al comune di ricongiungimento);
- al punto 3 lettera f), devono esprimere come prima preferenza il comune di residenza ovvero una o più scuole comprese in esso (in caso di assenza di scuole esprimibili nel predetto comune e in caso si intendano esprime altre preferenze, vedi quanto detto sopra in riferimento al comune di ricongiungimento);
- al punto 4 (lettere: g, h, i n), devono esprimere come prima preferenza il comune di assistenza ovvero una o più scuole comprese in esso (in caso di assenza di scuole esprimibili nel predetto comune e in caso si intendano esprime altre preferenze, vedi quanto detto sopra in riferimento al comune di ricongiungimento);
- al punto 6, devono esprimere come prima preferenza sintetica il comune ovvero il distretto sub-comunale (anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica ) nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge/parte dell’unione civile oppure nel quale lo stesso abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo; la precedenza è riconosciuta anche nel caso in cui si esprima come prima preferenza una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento, eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni (in caso di assenza di posti esprimibili nel predetto comune, vedi quanto detto sopra in riferimento al comune di ricongiungimento);
- al punto 7, devono esprimere come prima preferenza sintetica il comune ovvero il distretto sub-comunale (anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica ) nel quale esercitano il mandato; la precedenza è riconosciuta anche nel caso in cui si esprima come prima preferenza una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento, eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni (in caso di assenza di posti esprimibili nel predetto comune, vedi quanto detto sopra in riferimento al comune di ricongiungimento);
- al punto 8 (precedenza valida per le sole assegnazioni interprovinciali), devono dichiarare di aver svolto attività sindacale nella provincia richiesta e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Nei casi di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di riferimento [ossia in cui è presente il centro di cura ovvero di residenza (punto 3 – lettere e. ed f.), di assistenza (punto 4), dove è stato trasferito d’ufficio il coniuge/parte dell’unione civile o dove lo stesso abbia eletto domicilio all’atto del collocamento a riposo (punto 6) ovvero di svolgimento del mandato (punto 7)], la precedenza non viene riconosciuta e le preferenze espresse sono considerate solo come domanda di assegnazione provvisoria senza diritto di precedenza.



