
ACCESSO DIRETTO TFA SOSTEGNO: ATTENZIONE AI BUCHI NORMATIVI!
Il D.L. PA ha previsto l’accesso diretto al TFA Sogno per i docenti con tre anni di servizio. Prima di cantare definitivamente vittoria e abbandonare completamente la preparazione è opportuno fare due precisazioni:
- il servizio (tre anni negli ultimi cinque) può essere svolto nelle scuole sia statali che paritarie, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (organizzati dalle regioni); la norma non specifica se deve essere stato svolto nello specifico grado per cui si partecipa. Questo naturalmente alimenta delle aspettative che potrebbero rimanere deluse, per questo è sempre bene pensare comunque alla preparazione
- l’accesso potrebbe essere limitato, ossia un preciso numero di posti riservati ai docenti in questione.
La norma stessa dice infatti “accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’Università e della ricerca”.
Limite che non è stato ancora stabilito e che in alcune Università potrebbe essere un problema, se i posti in generale saranno pochi.
Posti tali dubbi, c’è anche da chiedersi se i candidati con 3 anni di servizio, qualora non rientrassero nei limiti dei posti prestabiliti, potrebbero accedere direttamente alla seconda prova (la prova scritta) come negli anni scorsi.
Nella normativa consolidata ci sono alcune circostanze in cui la prova preselettiva, la prima delle tre da superare per l’accesso al corso, non si svolge. Si tratta di alcune situazioni personali, che permettono l’esonero dalla prova e di un’unica situazione collettiva, che permette di accedere direttamente alla prova scritta.
Aspiranti beneficiari legge 104/92
L’articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/92 prevede che, nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni, la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.
Candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VII ciclo
In questo caso bisognerà attendere il bando ma si presuppone che in deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, anche per l’VIII ciclo – come già accaduto per il VII – i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VII ciclo ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento) non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta.
Aspiranti con servizio su sostegno
Finora hanno avuto diretto accesso alla prova scritta gli aspiranti che, nei dieci anni precedenti, abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado di istruzione cui si riferisce la procedura. Così prevede l’articolo 2, comma 8, del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020.
Questa misura non risulta espressamente abrogata dal DL 36/2022, come modificato adesso dal DL 44/2023.
Seppure meno favorevole, essa potrebbe comunque rappresentare un’ancora di salvataggio per coloro che non dovessero rientrare nella quota di posti riservati.
Esonero per tutti se le domande sono poche
Al di là del singolo caso di esonero, l’unico caso in cui la prova preselettiva non si svolge e quindi tutti gli aspiranti che hanno presentato domanda sono ammessi direttamente alla prova scritta, è quello in cui il numero di candidati iscritti al bando di selezione, relativamente al singolo grado di scuola, sia inferiore o uguale al doppio dei posti disponibili.
Dunque, dati ancora vari dubbi da sciogliere consigliamo a tutta la platea dei candidati di continuare la loro preparazione in attesa di avere notizie più precise.



