
TFA SOSTEGNO VIII CICLO: I 3 ANNI DI SERVIZIO VALGONO ANCHE COME TITOLO NELLA GRADUATORIA FINALE?
L’accesso al TFA sostegno è regolato quest’anno da due normative, che permettono l’accesso diretto alla prova scritta.
Tre anni di servizio sostegno negli ultimi cinque
Docenti di cui al comma 2, art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 che hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.
Il servizio non deve necessariamente essere specifico e in questo caso si partecipa alla quota di riserva del 35% per la graduatoria finale.
Tre anni di servizio sostegno negli ultimi dieci
Docenti di cui al decreto interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 “Accedono direttamente alle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del “D.M. Sostegno”, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”
In questo caso la legge parla di servizio specifico e i docenti non partecipano alla quota di riserva del 35%.
Il computo delle annualità di servizio ai fini della valutazione dei titoli di servizio deve essere effettuato ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
In entrambi i casi gli aspiranti possono presentare domanda in un solo Ateneo.
I tre anni di servizio non computati nei titoli utili per la graduatoria
Alcune Università scrivono “Le tre annualità dichiarate ai fini dell’esonero dal test preselettivo non possono essere utilizzate come titolo professionale per la composizione del punteggio finale della graduatoria”
Questo in analogia agli altri titoli di accesso, che non concorrono alla graduatoria finale di ammissione al corso. Raccomandiamo particolare attenzione al bando e alle indicazioni fornite dalle Università.



