
SUPPLENZE: RIENTRO DEL TITOLARE DOPO IL 30 APRILE. CHE COSA SUCCEDE?
L’art. 37 del CCNL /2006/2009 del comparto scuola, nel disciplinare il rientro dei docenti di ruolo dopo il 30 aprile, al fine di garantire la continuità didattica, dispone che il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali sia impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento d’interventi didattici e educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
Il docente supplente che ha ricevuto il contratto a tempo determinato nella classe dove il docente titolare è stato assente continuativamente per i periodi sopraindicati (150 giorni o 90 se classe terminale) e dovesse rientrare dopo il 30 aprile, sarà confermato in servizio proprio garantire la continuità didattica fino al completamento dell’anno scolastico con la partecipazione agli scrutini e/o alle valutazioni finali.
In merito al calcolo delle assenze del titolare, l’ARAN con l’orientamento applicativo n° 101 dell’11 ottobre 2016 ha chiarito che dalla dizione letterale della norma, “giorni continuativi nell’anno scolastico”, si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell’attività didattica (Natale, Pasqua o altre interruzioni) rientrano nel computo dell’assenza continuativa del docente, e che l’inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica agli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico. E’ infatti ormai chiaro che la sospensione delle lezioni per un periodo festivo o anche per la settimana corta se il docente è assente tra l’ultimo giorno di scuola e il primo dopo la sospensione, la giornata festiva, anche se non coperta con certificato è considerata assenza. In questo senso L’ARAN ha chiarito che “per la valutazione dei giorni di sospensione delle lezioni ai fini della loro esclusione dal computo, è ritenuta essenziale l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa del dipendente”.



