
GPS 2022: COSA SUCCEDE SE LA DOMANDA NON E’ STATA PRESENTATA?
Le GPS 2020/22 sono state regolate dall’OM n. 60/2020, che aveva durata biennale.
Le GPS 2022/24 sono disciplinate invece dall’OM n. 112 del 6 maggio 2022, che stabilisce una nuova durata biennale delle graduatorie, in attesa dell’entrata in vigore di un nuovo Regolamento.
L’OM n. 112 del 6 maggio 2022 ha previsto il caso all’ art. 3 comma 4 “Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2020/2021- 2021/2022, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti. Le situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle GPS“
Dunque chi era inserito nelle GPS 2020 ma non ha presentato nuovamente domanda nel 2022, risulterà in queste ultime graduatorie con il punteggio del 2020 o quello modificato in base ad eventuali controlli effettuati in questi due anni.
Non verranno invece confermate, se in possesso, alcune situazioni, come quella dei figli a carico, cioè quelle preferenze che sono soggette a scadenza e di cui per usufruire bisogna dichiararne il possesso di volta in volta.
Naturalmente rimane invariata la provincia. Ma riteniamo che difficilmente un aspirante interessato al cambio provincia, con nuovi titoli e/o servizi da dichiarare possa, magari interessato alla prima fascia da “prenotare” con riserva possa aver dimenticato o aver trascurato di compilare con accuratezza la domanda.
Rimangono anche invariate le sedi scelte nel 2020 per le graduatorie di istituto.
In ordine a quelli inseriti in fascia aggiuntiva la disposizione dice “Poiché gli elenchi aggiuntivi costituiti con decreto ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 cessano di avere efficacia all’atto della ricostituzione delle GPS, i soggetti ivi iscritti dovranno presentare domanda di nuovo inserimento in prima fascia.“
Il Ministero ha poi chiarito il senso del termine “nuovo inserimento” con la FAQ n. 47
“Nel biennio precedente ero iscritto negli elenchi aggiuntivi e ora vorrei iscrivermi “a pettine” nella I fascia, ma il sistema mi prospetta l’aggiornamento della domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi. Quindi devo prima procedere alla cancellazione della vecchia domanda?
No, non occorre cancellare la precedente graduatoria al fine inserirla nuovamente perché questo comporta di dover reinserire e rivalutare tutti i titoli, mentre con la funzione aggiornamento potranno essere dichiarati e valutati soltanto i nuovi titoli. Il termine “aggiornamento” è solo un automatismo che permette l’attualizzazione della graduatoria al nuovo biennio mantenendo tutti i titoli a suo tempo presentati, in quanto già associati alla corretta tabella di valutazione. Occorre solo inserire gli eventuali nuovi titoli. Tale operazione comporterà quindi l’inserimento “a pettine” nella I fascia delle GPS. Pertanto, in caso di cancellazione, si invita a ripristinare la graduatoria già valutata riverificando, per conferma, tutti i titoli precedentemente dichiarati e inserendo ex novo quelli eventualmente non presenti.”
In questo caso quindi l’aspirante doveva comunque intervenire sulla domanda, rendendo esplicita la propria intenzione di permanere nelle GPS. Gli elenchi aggiuntivi infatti non ci saranno più per l’anno scolastico 2023/24 (tutti gli inserimenti saranno a pettine, nella posizione spettante in base al punteggio), mentre saranno ricostituiti per l’anno scolastico 2023/24 in base all’art. 10 dell’Ordinanza.



