
RIFORMA CLASSI DI CONCORSO: DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE
Il 22 dicembre 2023 è stato pubblicato il decreto che prevede l’accorpamento di varie classi di concorso.
Tra gli accorpamenti più significativi ricordiamo:
- A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
- A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)
- A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
- A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
- A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
- A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
- A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3)
Le procedure concorsuali terranno conto di queste nuove classificazioni, stabilendo graduatorie distinte per il primo e secondo grado di istruzione secondaria. Inoltre, le modifiche influenzeranno la compilazione delle graduatorie per l’attribuzione delle supplenze, garantendo una maggiore chiarezza ed efficienza nel processo di selezione dei docenti.
ALTRE MODIFICHE
- per la classe di concorso A-20 (Fisica) sono state modificate le note (3) e (4) con una riduzione dei CFU specifici richiesti;
- Per molte lauree, laddove prima erano richiesti 24 CFU FIS/01, adesso sono richiesti 30 CFU in FIS (in generale) di cui almeno 6 in FIS/01.
- Per altre lauree, laddove prima erano richiesti 12 CFU in FIS/01 o 08 adesso sono richiesti complessivamente 18 CFU in FIS (in generale) di cui almeno 6 in FIS/01.
- per la classe di concorso A-27 (Matematica e fisica) sono ora considerate titolo di accesso anche le lauree in ingegneria con i requisiti previsti dalle nuove note (in generale la nota n. 3 richiede 60 CFU in MAT e 30 CFU in FIS di cui almeno 6 CFU in FIS/01).
- della classe di concorso A-53 è stata modificata la denominazione, che ora è Storia della musica e della danza, con le precisazioni contenute nelle note a) e b).
- Le lauree in Scienze Filosofiche (LM-78), Filosofia e storia della scienza (LS-17), Storia della filosofia (LS-96), in “Media, comunicazione e giornalismo” (LM-19 e LS 13), in Scienze delle religioni (LM-64 e LS-72) in Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale (LS-11) permettono l’accesso alla classe di concorso A-12 (Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado) purché in possesso degli 84 CFU complessivamente richiesti (vedi nota 7). Anche la LS-18 (Filosofia teoretica, politica ed estetica) permette l’accesso a condizione di rispettare i requisiti di cui alla nota 8.
- Per la classe di concorso A-01, per alcune lauree (LMR 02 – Conservazione e restauro dei beni culturali, LM 3 e LS 3 Architettura del paesaggio, LM 4 e LS 4 Architettura e ingegneria edile-architettura e LM 12 Design, LM48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale e
LS 103 Teoria e metodi del disegno industriale) si richiedono adesso 84 CFU (prima non richiesti) nei settori L-ART e ICAR di cui- 16 CFU in ICAR/17
- 16 CFU in L-ART/01 o 02 o 03 oppure ICAR/18
- 8 CFU in -ART/01 o 02 o 03 o 04 oppure ICAR/18
- 8 CFU in ICAR/06 o ICAR/17
- Per la classe di concorso A-01, vengono aggiunte tra i requisiti di accesso le lauree in LM 2 e LS 2 – Archeologia purché in possesso di 48 CFU nei settori ICAR e L-ART .
-
- 16 CFU in ICAR/17
- 16 CFU in L-ART/01 o 02 o 03 oppure ICAR/18Per la classe di concorso A-01 per le lauree LM 10 e LS 10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali, invece dei 60 CFU nel settore ICAR 17 adesso sono richiesti 84 CFU nei settori L-ART e ICAR di cui
- 8 CFU in -ART/01 o 02 o 03 o 04 oppure ICAR/18
- Gli aspiranti che, all’entrata in vigore del nuovo decreto (11 febbraio 2024), erano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del DPR 19/2016 così come modificato dal DM 259/2017 possono far riferimento a quei titoli ivi previsti.
- Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, non erano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi, devono adeguarsi ai nuovi requisiti.
-
- presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali
- accedere alle procedure abilitanti
- accedere ai percorsi di specializzazioni sul sostegno
- accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.Resta ferma la possibilità per tutti, di far valere i nuovi requisiti se migliorativi rispetto alla situazione ante riforma.8 CFU in ICAR/06 o ICAR/17
Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.
NON RETROATTIVITÀ DEI NUOVI REQUISITI
Il principio generale è quello della non retroattività dei nuovi requisiti. Infatti, l’art. 5 comma 1 del nuovo decreto (che ricalca esattamente il vecchio art. 5 comma 1 del DM 259/2017) dispone che:“Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all’art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze”.
Dunque coloro che, alla data di entrata in vigore della nuova riforma (11 febbraio 2024) possedevano i requisiti per poter accedere ad una classe di concorso, conservano i requisiti per:
- presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali
- accedere alle procedure abilitanti
- accedere ai percorsi di specializzazioni sul sostegno
- accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.
Pertanto:
- Gli aspiranti che, all’entrata in vigore del nuovo decreto (11 febbraio 2024), erano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del DPR 19/2016 così come modificato dal DM 259/2017 possono far riferimento a quei titoli ivi previsti.
- Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, non erano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi, devono adeguarsi ai nuovi requisiti.
- Resta ferma la possibilità per tutti, di far valere i nuovi requisiti se migliorativi rispetto alla situazione ante riforma.



