
I percorsi abilitanti sono compatibili con il TFA sostegno abbreviato? Facciamo il punto della situazione
La legge 12 aprile 2022 n. 33 ha previsto la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi universitari.
La Legge legge 12 aprile 2022 n. 33 e i relativi decreti attuativi non disciplinano espressamente l’ipotesi della contemporanea iscrizione nel caso di frequenza dei “percorsi abilitanti” (visto che in quel momento non erano nemmeno previsti). La stessa legge non contempla nemmeno l’ipotesi della contemporanea iscrizione fra “percorso di specializzazione per il sostegno” (c.d. TFA sostegno) e master.
Tuttavia, come chiarito dal MUR con apposita FAQ, la doppia iscrizione è normativamente possibile fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 930/2022.
La specializzazione per il sostegno (TFA sostegno), ai fini della contemporanea iscrizione, può essere considerata come corso di specializzazione?
No. Tuttavia, la contemporanea iscrizione è normativamente possibile, fermo restando quanto previsto dall’art.3 del D.M. 930/2022.
L’art. 3 del DM 930/9022 sopra richiamato precisa che:
Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.
Questo significa che è possibile la contemporanea iscrizione ma a condizione che uno dei due corsi non presenti frequenza obbligatoria. Non si considerano a frequenza obbligatoria i corsi che prevedono frequenza obbligatoria per le sole attività di tirocinio e laboratorio.
Pertanto, poiché i corsi abilitanti prevedono in ogni caso un obbligo di frequenza, sarà consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza (art. 3 DM 930/2022).
Al momento, in assenza di una specifica previsione normativa, resta invece preclusa la possibilità di frequentare contemporaneamente il corso di specializzazione IX ciclo e i percorsi abilitanti. Tra l’altro sarebbe anche concretamente difficile conciliare lezioni, laboratori e tirocini di entrambi i corsi.
IL CORSO DI SOSTEGNO ABBREVIATO
L’unica eccezione si verifica nel caso in cui l’aspirante stia frequentando il corso di sostegno (TFA) abbreviato (in quanto già in possesso di specializzazione su altro grado\ordine di scuola).
Infatti, i corsisti che stanno seguendo il TFA Sostegno con percorso abbreviato (perché in possesso di specializzazione su altro grado) sono “esonerati”, a seconda dei casi, in tutto o in parte dalla frequenza degli insegnamenti, mentre rimangono obbligatori laboratori e tirocinio.
Occorre quindi distinguere due diverse situazioni:
- Il caso in cui l’esonero dagli insegnamenti è totale
- Il caso in cui l’esonero dagli insegnamenti è parziale
Su queste premesse, chi è stato esonerato in tutto dalla frequenza degli insegnamenti del TFA Sostegno a seguito del percorso abbreviato, potrà iscriversi ai percorsi abilitanti da 30 CFU (ex art. 13 del DPCM 4 agosto 2023). Viceversa, se l’esonero degli insegnamenti è solo parziale, allora non è possibile iscriversi contemporaneamente ai due corsi.
Infatti, solo se si viene integralmente esonerati dagli insegnamenti, l’obbligo di frequenza è limitato ai soli laboratori e al tirocinio e l’art. 3 del DM 930/9022 prevede che il divieto non si applichi relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.
In tal senso si vedono sia le FAQ dell’Università di Foggia, quelle dell’Università Ecampus e dell’Università Suor Orsola di Napoli in senso positivo. Tuttavia è sempre consigliabile verificare presso gli atenei coinvolti.
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