
Gite scolastiche: il docente di sostegno non è l’unico accompagnatore obbligatorio secondo la normativa
La normativa italiana non stabilisce in modo rigido che il docente di sostegno debba essere l’unico incaricato ad accompagnare l’alunno con disabilità durante le gite scolastiche. La responsabilità educativa e l’integrazione degli alunni con disabilità è un compito condiviso tra tutti i docenti della classe. Qui di seguito è riportata la normativa di riferimento e i relativi chiarimenti:
1. Legge 104/1992
La Legge 104/1992, che è il riferimento principale per l’inclusione scolastica, sancisce all’art. 13 che l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità è un processo a cui devono partecipare tutti i soggetti scolastici. In particolare, sottolinea che la responsabilità educativa è condivisa tra i docenti curricolari e di sostegno. Questo significa che durante le attività scolastiche, incluse le gite e le uscite didattiche, la responsabilità dell’alunno con disabilità non grava solo sul docente di sostegno, ma su tutto il team docente.
Art. 13, comma 3 della Legge 104/92 stabilisce che:
“L’integrazione scolastica ha luogo nella scuola di tutti e di ciascuno e si realizza attraverso strategie educative comuni da parte del corpo docente”.
2. Normativa sulle gite scolastiche (C.M. 291/1992 e C.M. 623/1996)
Le Circolari Ministeriali n. 291/1992 e n. 623/1996, che regolano l’organizzazione delle gite scolastiche, chiariscono che gli insegnanti accompagnatori durante le uscite didattiche devono essere individuati dal consiglio di classe e non deve essere previsto alcun vincolo che imponga che il docente di sostegno debba essere sempre presente. La scelta di quali insegnanti accompagnare la classe viene presa in base all’organizzazione didattica e alle esigenze educative, coinvolgendo tutti i docenti.
Quindi, non è obbligatorio che il docente di sostegno debba essere sempre presente durante le gite; piuttosto, è una decisione che può essere presa in funzione della specifica situazione del singolo alunno e della composizione del team docente.
3. Ruolo dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione
La presenza del personale assistenziale qualificato, come l’assistente all’autonomia e alla comunicazione (previsto dalla Legge 104/1992), può essere fondamentale per assistere gli alunni con disabilità nelle attività di autonomia personale, che includono anche le gite scolastiche. Questa figura non è un insegnante ma un operatore professionale che supporta l’alunno nelle necessità legate all’autonomia e alla comunicazione, e può essere coinvolta durante le gite, quando necessario.
4. Sentenze giuridiche
Esistono alcune sentenze del TAR che chiariscono ulteriormente questo principio. In una sentenza del TAR Calabria (n. 1144/2014), viene ribadito che la responsabilità educativa e di accompagnamento durante le attività extra-scolastiche, comprese le gite, è condivisa tra tutti i docenti del consiglio di classe, senza che vi sia un obbligo specifico per il docente di sostegno.
Inoltre, il TAR Toscana con la sentenza n. 437/2017 ha sottolineato che l’alunno disabile deve poter partecipare a tutte le attività scolastiche e extra-scolastiche, compreso il diritto di partecipare alle gite, con un supporto adeguato che non deve gravare unicamente sul docente di sostegno, ma su tutte le figure educative, inclusi gli assistenti all’autonomia.
5. Responsabilità del Consiglio di Classe
Il Consiglio di Classe ha la responsabilità di programmare le uscite didattiche e le gite scolastiche, compreso il numero e la scelta degli accompagnatori. Il Consiglio valuta le esigenze degli alunni con disabilità e stabilisce quali figure devono essere presenti per garantire la sicurezza e l’inclusione, senza obbligare il docente di sostegno a essere sempre uno degli accompagnatori.
Nuovo PEI e corresponsabilità educativa
Il nuovo PEI ribadisce il principio fondamentale che la responsabilità educativa degli alunni con disabilità è condivisa da tutto il consiglio di classe, e non soltanto dal docente di sostegno. La progettazione delle attività didattiche, delle uscite didattiche e delle gite scolastiche è il frutto di un lavoro collettivo, nel quale partecipano tutti gli insegnanti, nonché altre figure di supporto come gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione e il personale ATA, se necessario.
Nel nuovo PEI viene specificato che il team dei docenti deve individuare i bisogni educativi e le modalità di supporto dell’alunno anche per quanto riguarda la partecipazione alle attività extra-scolastiche. Questo significa che:
- Non è obbligatorio che il docente di sostegno accompagni sempre l’alunno durante le gite scolastiche, ma può essere deciso che altri insegnanti curricolari, o eventualmente il personale assistenziale, assumano questo compito.
- La partecipazione dell’alunno alle uscite didattiche e alle gite è considerata parte integrante del progetto di inclusione, e le modalità di partecipazione devono essere decise nel PEI, tenendo conto delle risorse disponibili e delle necessità specifiche dell’alunno.
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Conclusioni con il Nuovo PEI:
Il Decreto Interministeriale 182/2020, che regola il nuovo PEI, ha rafforzato il principio di corresponsabilità e di pianificazione condivisa nel percorso di inclusione. Ciò significa che l’accompagnamento dell’alunno con disabilità durante le gite scolastiche può essere gestito da qualsiasi docente o assistente designato, in base alla decisione del consiglio di classe e alle esigenze specifiche dell’alunno. Il docente di sostegno non è obbligato a essere sempre l’unico accompagnatore, poiché la gestione delle uscite è parte del progetto educativo globale, in cui tutte le figure professionali possono contribuire.
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