
Assegnazioni Provvisorie e Utilizzazioni 2025/2026. Al via le domande dal 14 luglio
L’assegnazione provvisoria, che consente al personale scolastico di prestare servizio per un solo anno in una sede più vicina alla propria residenza o a quella di un familiare, potrà essere richiesta:
✅ Senza limitazioni provinciali da:
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Docenti di ruolo assunti entro l’a.s. 2022/23
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Docenti da GPS sostegno I fascia assunti nel 2023/24 e confermati in ruolo dal 2024/25, se rientranti in una delle deroghe o in soprannumero/esubero
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Docenti da GPS sostegno I fascia assunti nel 2024/25, con conferma subordinata al superamento del periodo di prova e verifica dei requisiti
⚠️ Solo a livello provinciale per:
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Docenti neoimmessi in ruolo negli a.s. 2023/24 e 2024/25
🔄 Anche interprovinciale, ma solo con condizioni specifiche:
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Per i docenti 2023/24 e 2024/25 con deroga, in soprannumero/esubero o con 104/92 sopravvenuta
📌 Inclusi anche:
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I docenti vincitori del concorso PNRR1, assunti a tempo determinato nel 2024/25, potranno chiedere l’assegnazione provvisoria nella propria provincia o in altra provincia in presenza di deroga, con riserva di verifica del conseguimento dell’abilitazione.
🧾 Le deroghe previste
Le deroghe al vincolo triennale, che permettono l’accesso all’assegnazione anche ai neoimmessi, includono:
🔹 Genitori con figli minori di 16 anni
🔹 Beneficiari di Legge 104/92 (art. 21, art. 33 commi 3, 5 e 6)
🔹 Coloro che usufruiscono dei permessi o congedi ex art. 42 D.lgs. 151/2001 per assistere familiari con grave disabilità
🔹 Coniuge o figlio di mutilato o invalido civile (L. 118/1971)
🔹 Figli di genitori che compiono 65 anni nell’anno della domanda
🏡 Motivi validi per l’assegnazione
La domanda può essere presentata per una sola provincia e per i seguenti motivi:
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Ricongiungimento ai figli o affidati minorenni
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Ricongiungimento al coniuge, unione civile o convivente (anche parenti/affini conviventi con certificazione anagrafica)
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Ricongiungimento a persona con disabilità grave (anche non convivente, se si fruisce di permessi L. 104)
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Gravi motivi di salute del richiedente
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Ricongiungimento al genitore
🔒 Non è ammessa richiesta per il comune di titolarità, salvo in presenza di distretti subcomunali.
📝 Le preferenze espresse nella domanda potranno includere:
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fino a 20 scuole/comuni/distretti per infanzia e primaria
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fino a 15 per medie e superiori
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preferenze puntuali (singole scuole) o sintetiche (comune/provincia)
🔄 Utilizzazioni: quando è possibile richiederle
La domanda di utilizzazione può essere presentata da:
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Docenti senza sede definitiva dopo i trasferimenti
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Soprannumerari o in esubero
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Docenti restituiti ai ruoli, o trasferiti d’ufficio su sedi non richieste
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Docenti che hanno chiesto mantenimento in servizio part-time ma senza disponibilità della sede
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Docenti curricolari con titolo di sostegno o lingua straniera che chiedono impiego specifico
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Docenti idonei o riconvertiti per il sostegno, anche senza specializzazione, in base all’esubero
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Docenti su classi di concorso non previste nel DPR 19/2016, in particolari condizioni (es. ex enti locali, ITP, IRC)
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Docenti per strutture carcerarie, ospedaliere, CPIA e percorsi di II livello
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Docenti per la diffusione della cultura musicale (D.M. 8/2011)
📎 Novità per personale docente e ATA
🧑🏫 Per i docenti 2024/25 assunti a T.D. finalizzato al ruolo:
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Rimosso l’obbligo di comunicazione immediata dell’esito positivo del periodo di prova
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Definito il termine per comunicare il conseguimento dell’abilitazione, secondo la nota MIM-MUR
🧑💼 Per il personale ATA:
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Ripristinata la validità del ricongiungimento con soggetti conviventi
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Estesa l’applicabilità della 104/92 anche per assistenza a non conviventi, se il richiedente usufruisce di permessi o congedi straordinari
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