
Trasferimento provinciale: quando non si può presentare la domanda di mobilità?
Sono in corso le attività relative alla compilazione delle domande di mobilità. Tanti docenti si domandano se possono nuovamente presentare la domanda dopo il trasferimento provinciale ottenuto lo scorso anno.
Il vincolo triennale scatta in seguito al movimento ottenuto con preferenza analitica o anche con preferenza sintetica nel comune, nel caso di trasferimento nel comune di titolarità da posto comune a sostegno e viceversa o in seguito a mobilità professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo) sempre nel comune di titolarità. Come indicato, infatti nell’art.2 comma 2 del CCNI 2022 e ribadito nell’Ordinanza Ministeriale n.36 del 1/03/2023, ” il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale”.
Quando non si applica il vincolo triennale
Il vincolo triennale non si applica nei seguenti casi:
a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza
b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa
Tag:docenti, domande, istanze, provinciale, trasferiemnto, triennale, vincolo



