
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: quali sono le differenze?
Utilizzazione
I requisiti necessari per chiedere utilizzazione sono indicati nell’art.2 del CCNI, dove si stabilisce che possono chiedere utilizzazione i docenti soprannumerari, trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, in esubero provinciale o appartenenti a classe di concorso in esubero provinciale
Possono inoltre chiedere utilizzazione anche i docenti che non rientrano in una delle categorie indicate e chiedono, come specializzati sul sostegno e titolari su materia, solo sostegno nel grado di titolarità, oppure, come docenti titolari su insegnamento curriculare, chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12
Assegnazione provvisoria
I requisiti necessari per chiedere assegnazione provvisoria sono indicati nell’art.7 del CCNI, dove si stabilisce che è possibile chiedere assegnazione provvisoria per una delle seguenti motivazioni:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
- ricongiungimento al genitore
Movimento a domanda o d’ufficio
L’assegnazione provvisoria è un movimento annuale esclusivamente volontario e può essere disposto soltanto in presenza di cattedra o posto disponibile in una delle scuole richieste.
Non esiste, quindi, l’AP d’ufficio
L’utilizzazione è un movimento annuale che può essere disposto sia a domanda che d’ufficio.
Il docente che ha una sede di titolarità potrà essere utilizzato solo a domanda e se non ci saranno disponibilità



