
Congedo parentale: le novità in arrivo dal 2026
La Legge di Bilancio 2026 introduce importanti aggiornamenti sul congedo parentale, intervenendo in modo significativo sulle tutele riconosciute ai genitori lavoratori. Il cambiamento principale riguarda l’ampliamento dell’età dei figli entro cui è possibile richiedere l’astensione dal lavoro, senza modificare i limiti complessivi di durata già previsti dalla normativa.
Cosa cambia dal 2026
A partire dal 2026, il congedo parentale potrà essere richiesto fino al compimento dei 14 anni del figlio, innalzando il precedente limite fissato a 12 anni. Restano invariati, invece, i tetti massimi di fruizione complessiva del beneficio.
Il periodo totale di congedo parentale non può superare dieci mesi complessivi tra i due genitori. Tale limite può arrivare a undici mesi qualora il padre lavoratore usufruisca di almeno tre mesi di congedo, continuativi o frazionati.
A chi spetta il congedo
Nel rispetto del limite complessivo, il diritto al congedo parentale è riconosciuto a entrambi i genitori, con modalità differenziate:
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Madre lavoratrice: dopo il congedo di maternità, può usufruire del congedo parentale per un massimo di sei mesi, anche frazionabili.
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Padre lavoratore: può richiederlo dalla nascita del figlio per un massimo di sei mesi, elevabili a sette mesi se fruisce di almeno tre mesi di congedo.
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Genitore unico: ha diritto a un periodo massimo di dieci mesi, continuativi o frazionati.
Effetti giuridici ed economici
Il congedo parentale, disciplinato dall’art. 32 del d.lgs. n. 151/2001, produce effetti rilevanti sul rapporto di lavoro. In particolare:
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non incide sul monte ferie;
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è valido ai fini dell’anzianità di servizio;
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prevede una retribuzione articolata:
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100% per il primo mese;
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80% per il secondo e terzo mese;
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30% per ulteriori sei mesi;
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nessuna retribuzione per gli ultimi due mesi.
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Congedo per malattia del figlio
Un’ulteriore novità riguarda il congedo per malattia del figlio: i giorni disponibili raddoppiano, passando da cinque a dieci giorni per ciascun genitore. Anche questo beneficio potrà essere utilizzato fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio.
Settore scuola: chi può richiederlo
Nel comparto scolastico, il congedo parentale spetta a docenti e personale ATA, sia con contratto a tempo indeterminato sia con incarico annuale fino al 31 agosto o al 30 giugno.
I supplenti brevi e saltuari possono usufruirne solo se il contratto copre l’intero periodo di congedo richiesto.
Fruizione continuativa o frazionata
I periodi di congedo fruiti in modo continuativo comprendono anche i giorni festivi eventualmente inclusi. La stessa regola si applica alla fruizione frazionata quando non vi è un effettivo rientro in servizio tra un periodo e l’altro.
Tempi e modalità di richiesta
La domanda deve indicare con precisione la durata del periodo di congedo e va presentata alla propria amministrazione di appartenenza, di norma almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’astensione. In ogni caso, la richiesta deve pervenire entro le 48 ore precedenti la decorrenza del congedo.
L’istanza può essere trasmessa direttamente dall’interessato, tramite raccomandata A/R o attraverso strumenti telematici idonei a garantire la certezza dell’invio.
Le novità introdotte dal 2026 rafforzano dunque le tutele per i genitori lavoratori, ampliando le possibilità di conciliazione tra vita familiare e professionale, senza modificare l’impianto complessivo del sistema.



