
ORGANICO DI DIRITTO E ORGANICO DI FATTO: CHE DIFFERENZA C’E’?
L’organico di diritto è un organico previsionale, nel quale le cattedre e i posti del personale scolastico, assegnati annualmente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, vengono determinati tenendo conto delle classi autorizzate sulla base del numero degli alunni iscritti.
Si tratta, quindi, di un organico previsto sulla base delle iscrizioni ricevute, delle classi create e dei piani orari stabiliti per ciascuna istituzione scolastica.
Si ricorda in tal senso che l’orario di servizio settimanale dei docenti cambia a seconda dell’ordine o grado di istruzione, come previsto nell’art.28 comma 5 del CCNL, dove si stabilisce che “Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.[…..]”
Le cattedre in organico di diritto rimangono per l’intero anno scolastico, quindi fino al 31 Agosto, e possono essere occupate da docenti titolari nella scuola o possono essere vacanti e, quindi, disponibili per la mobilità, le immissioni in ruolo o per incarichi annuali (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie o supplenze annuali fino al 31 agosto).
L’organico di fatto è quello derivante dalle modifiche che l’organico di diritto può subire dopo la scadenza delle iscrizioni da parte degli studenti.
Queste modifiche possono verificarsi per diverse motivazioni quali il trasferimento di alunni in altra scuola, nuove iscrizioni, alunni ripetenti il cui numero non è prevedibile in fase di elaborazione dell’organico di diritto.
La richiesta di trasferimento in altra scuola da parte degli alunni potrebbe determinare una contrazione dell’organico di diritto con conseguente decremento dei posti in organico di fatto
Nuove iscrizioni, invece, potrebbero determinare un aumento del numero di posti previsto in organico di diritto con conseguente ampliamento dell’organico nella situazione di fatto.
Il numero di alunni ripetenti potrebbe condizionare la formazione delle classi e il loro numero, con effetti sull’organico nella situazione di fatto
Le modifiche dell’organico di diritto con contrazione nella situazione di fatto non hanno, in ogni caso, alcuna conseguenza sulla titolarità dei docenti che non possono essere dichiarati soprannumerari in organico di fatto
Rientrano nell’organico di fatto anche tutti i posti, le cattedre o gli spezzoni che, pur essendo occupati da un docente titolare, si rendono disponibili per un intero anno scolastico e come tali possono essere utilizzati per la mobilità annuale, per le supplenze fino al 30 giugno, ma non per la mobilità o le immissioni in ruolo in quanto non si tratta di posti o cattedre vacanti.
Tali cattedre, infatti, risultano disponibili ma non vacanti in quanto occupate da docenti titolari che per un anno scolastico non prestano servizio nella scuola per diverse motivazioni (aspettativa, mandato politico, mobilità annuale, part-time), “liberando” la cattedra nella quale conservano comunque la titolarità.



