
Graduatoria Interna d’Istituto: quando si raddoppia il punteggio relativo al servizio su sostegno
I dirigenti scolastici, entro il 5 aprile u.s., hanno predisposto e pubblicato la graduatoria interna di istituto che, ricordiamolo:
- è redatta, ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto in caso di contrazione di organico;
- è redatta per ciascuna tipologia di posto/classe di concorso presenti nella scuola interessata, graduando i docenti titolari nella stessa, ivi compresi quelli in servizio presso un’altra scuola in virtù, ad esempio, di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione;
- è compilata sulla base dei punteggi di cui alla Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio, tabella allegata al CCNI 2022/25. I predetti punteggi derivano da: anzianità di servizio, esigenze di famiglia e titoli generali;
- è compilata considerando, oltre a punteggi e precedenze, l’anno di ingresso nell’organico dell’autonomia della scuola nonché le modalità di arrivo dei docenti
- è redatta, escludendo i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13/1 del CCNI 2022/25, punti I [Disabilità e gravi motivi di salute (emodializzati e non vedenti)], III [Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari continuative], IV [Assistenza al coniuge e al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale] e VII [Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali].
Il raddoppio del punteggio per il servizio su sostegno (con il prescritto titolo di specializzazione) è previsto per i soli trasferimenti a domanda o d’ufficio su sostegno e, conseguentemente, nelle graduatoria interna per i soli titolari su posto di sostegno. Sebbene non citata, la graduatoria interna interna di istituto è “chiamata in causa” dai trasferimenti d’ufficio in quanto, come detto sopra, nel CNNI leggiamo:
Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. Allo scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio



