
Graduatorie ATA terza fascia: l’invalidità è solo titolo di preferenza, non dà precedenza per le supplenze
In molti ci chiedete come viene considerata l’invalidità nella terza fascia graduatoria Ata.
Vediamo insieme cosa stabilisce la bozza
” L’assolvimento degli obblighi derivanti dall’applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie è interamente soddisfatto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti, dei corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni”
Quindi non c’è riserva di posti, ma l’invalidità è un titolo di sola PREFERENZA nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA (al contrario, nelle graduatorie permanenti ATA è titolo di RISERVA e PREFERENZA)
Per aver diritto alla suddetta preferenza è necessario indicare gli estremi del documento/certificato (Ente di rilascio, data, luogo e numero dell’atto) e barrare l’apposita sezione TITOLI DI PREFERENZA del modello di domanda online (ci saranno specifiche istruzioni in proposito).
Cosa significa “avere la preferenza”
Il suddetto titolo di preferenza sta a significare che a parità di punteggio, con altro candidato (senza preferenze), chi è in possesso dell’invalidità ha la precedenza.
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